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Ispirato allo “Statuto
delle studentesse e degli studenti”
(D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249)
e redatto previa consultazione della componente studentesca
Diritti
degli studenti.
1.Lo studente ha diritto ad una
formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e
valorizzi, anche
attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla
pluralità delle idee. La scuola persegue la
continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali
degli studenti, anche attraverso una
adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di
sviluppare temi liberamente scelti e di
realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti
e tutela il diritto dello studente alla
riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle
norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e autonoma alla
vita della scuola. Il dirigente scolastico e i
docenti, con le modalità previste dal regolamento, attivano con gli
studenti un dialogo costruttivo sulle scelte
di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli
obiettivi didattici, di organizzazione della
scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale
didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una
valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di
autovalutazione che lo conduca ad
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il
proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante
sull’organizzazione della scuola gli studenti,
anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro
opinione mediante una consultazione;
analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere
consultati i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed
esercitano autonomamente il diritto di scelta tra
le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive
facoltative offerte dalla scuola. Le attività
curricolari integrative e le attività aggiuntive facoltative sono
organizzate secondo tempi e modalità che
tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli
studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale
e religiosa della comunità alla quale
appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte
all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e
della loro cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni
per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un
servizio educativo e didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il
sostegno di iniziative liberamente assunte
dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di
svantaggio, nonché per la prevenzione e il
recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere
adeguati a tutti gli studenti, anche con
handicap;
e) la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica;
f) sevizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza
psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio
del diritto di riunione e di assemblea
degli studenti a livello di classe, di corso e di istituto.
10. La scuola garantisce e disciplina nel propr io regolamento
l’esercizio del diritto di associazione, del diritto
degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all’interno
della scuola, nonché l’utilizzo dei locali da
parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. La scuola
favorisce inoltre la continuità del legame
con gi ex studenti e con le loro associazioni.
Doveri
degli studenti.
1. Gli studenti sono tenuti a
frequentare regolarmente i corsi che si svolgono in orario mattutino
dalle ore 8
alle ore 13, e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, nel
rispetto delle norme contenute nel
regolamento d’istituto.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d’istituto,
dei docenti,del personale della scuola e
dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per
loro stessi.
3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri
gli studenti sono tenuti a mantenere una
condotta corretta e coerente secondo i principi che regolano la vita
della comunità scolastica, evitando azioni
e comportamenti che turbino l’andamento delle lezioni.
4. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i
macchinari e i sussidi didattici e a
rifondere eventuali danni arrecati al patrimonio della scuola. Al
termine delle lezioni l’insegnante
solleciterà gli studenti a lasciare in ordine l’aula.
5. Agli studenti è vietato l’uso dell’ascensore. Chiunque avesse
problemi, anche temporanei, che
impediscano l’uso delle scale, è tenuto a presentare un certificato
medico e gli verrà rila sciato un apposito
permesso.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente
l’ambiente scolastico e di averne cura
come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e
di sicurezza dettate dal regolamento
d’istituto. Si richiamano pertanto le norme qui di seguito riportate.
a) Propaganda e diffusione di scritti all’interno dell’istituto.
Previa autorizzazione della Presidenza, potranno venire affissi cartelli
di invito a riunioni, sia che queste si
svolgano all’interno che all’esterno dell’istituto stesso, da parte di
qualsiasi movimento o associazione,
esclusi i partiti politici e le organizzazioni ad essi ufficialmente
collegate.
Una bacheca sarà destinata alla propaganda ed al dibattito delle liste
che hanno presentato candidati per
l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio d’istituto. I relativi
documenti, debitamente firmati , saranno
affissi in orario scolastico e ne sarà consegnata una copia alla
Presidenza. Il Dirigente scolastico ha facoltà
di far rimuovere lo scritto qualora ne ravvisi i motivi e deve riferire
in Consiglio d’istituto. Tutti gli scritti
di qualsiasi altra natura dovranno comunque essere sottoposti
all’approvazione della Presidenza prima di
essere fatti circolare all’interno dell’istituto. Dovranno essere
evitati attacchi alle persone. E’ assolutamente
vietata la diffusione di scritti pubblicitari di ogni genere.
b) Comitato studentesco e assemblee degli studenti.
Il Comitato Studentesco, composto dai rappresentanti degli studenti di
tutte le classi, dai rappresentanti in
Consiglio d’istituto e dai rappresentanti nella Consulta provinciale
viene convocato dalla Presidenza su
richiesta dei rappresentanti d’istituto; discute sulle proposte
dell’ordine del giorno per l’Assemblea degli
studenti; ne propone la data, in caso di urgenza almeno di tre giorni
successiva alla riunione del Comitato
stesso. I rappresentanti propongono poi nelle loro classi gli argomenti
emersi nel Comitato e rilevano
l’orientamento degli altri studenti; sulla base di questo, una
successiva riunione del Comitato formula la
richiesta dell’Assemblea d’istituto con indicazione degli argomenti, tra
i quali non potranno comparire
punti in contrasto con le leggi vigenti. Potranno essere trattati
soltanto gli argomenti all’ordine del giorno.
L’eventuale accesso do esperti esterni dovrà essere approvato dal
Consiglio d’istituto.
La convocazione dell’Assemblea d’istituto avviene nei modo e nei tempi
previsti dagli art. 43 e 44 della
legge 31 maggio 1974, n.416. Nel caso risultasse impossibile svolgere
l’assemblea all’interno della scuola,
si ricorrerà ad un luogo esterno con caratteristiche adatte. Durante
l’Assemblea nessun alunno può lasciare
l’istituto, In caso di scioglimento o di conclusione anticipata, le
lezioni riprendono e i docenti sono tenuti
ad essere presenti. Gli studenti assicurano un servizio di vigilanza
organizzato dal Comitato studentesco.
Nel corso delle assemblee di classe è opportuno che il docente rimanga
reperibile nelle vicinanze.
c) Vigilanza sugli alunni.
Per la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso e la permanenza a
scuola, nonché durante l’uscita dalla
medesima, valgono le norme seguenti:
o gli alunni possono entrare a scuola nella mezz’ora che precede
l’inizio delle lezioni, potendo accedere alle
aule cinque minuti prima del suono della campanella; i docenti dovranno
trovarsi in aula all’ingresso
degli alunni;
o salvo gravi e documentati motivi, gli alunni in ritardo non possono
essere ammessi in classe oltre l’inizio
della seconda ora. Di norma all’entrata, comunque il giorno successivo,
devono presentare una
giustificazione scritta dei genitori o, se maggiorenni, personale;
o fermo restando il principio per cui si è tenuti a restare a scuola per
l’intero orario delle lezioni, l’alunno
può anticipare l’uscita, se ritirato personalmente da un genitore, solo
di un’ora (salvo gravi e documentati
motivi che giustifichino un ulteriore anticipo), previa autorizzazione
del docente interessato all’assenza
(cioè quello dell’ora successiva). Ciò vale anche per le attività POF,
opzionali ma obbligatorie . In questo
caso i permessi di uscita saranno controfirmati dal docente del corso,
se interno alla scuola, dalla
professoressa Colla o da un suo delegato, se il docente del corso è un
esperto esterno;
o qualora una o più classi debbano lasciare la scuola prima della fine
lezioni, il dirigente scolastico ne
valuterà i motivi informandone i genitori, ove possibile
preventivamente;
o la presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a
tutte le altre attività (ricerche culturali,
lavori di gruppo, visite d’istruzione, assemblee studentesche);
o in caso di assenza è necessario presentare, al momento del rientro in
classe, la giustificazione di un
genitore sul libretto appositamente consegnato;
o per assenze causate da malattia che superano i sette giorni è
necessario presentare il certificato medico; |